Ricorsi e Conciliazione
Show content of 1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti.
L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari (quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali):
- se le operazioni o i comportamenti contestati sono successivi alla data del 1.1.2009. Dal 1/10/2022, potranno invece essere sottoposte all'ABF solo le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso stesso;
- fino a 200.000 euro, se si chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti e resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, al fine di attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Show content of 2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
Il Cliente può, ove ne ricorrano i presupposti e nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorrere all’Arbitro Controversie Finanziarie (“ACF”).
Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Rientrano nella competenza dell’ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Sono invece esclusi dalla competenza dell’ACF:
- le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria;
- i danni che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.
Il ricorso all’ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:
- non è pendente, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- é stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.
Il ricorso è predisposto e trasmesso all’ACF secondo le modalità da quest’ultimo rese note attraverso il proprio sito web.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da questo contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Show content of 3) in caso di controversie inerenti prodotti e servizi assicurativi
Il Cliente può, ove ne ricorrano i presupposti e nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca quale intermediario assicurativo o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, ricorrere all’Arbitro Assicurativo (“AAS”) previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 istituito presso l’IVASS.
Per presentare ricorso all’AAS è sufficiente seguire le istruzioni pubblicare sul sito www.arbitroassicurativo.org.
L’AAS è uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico: il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Rientrano nella competenza dell’AAS: a) l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi che derivano da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della condotta dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo e b) l’inosservanza da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo delle regole di comportamento (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) che disciplinano l’attività di distribuzione assicurativa.
Sono escluse dalla competenza dell’AAS le controversie relative a: a) sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (FGVC); b) questioni di competenza della CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. e c) assicurazioni 'grandi rischi'.
L’AAS decide sui ricorsi che hanno ad oggetto esclusivamente l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza alcun limite di valore. Al contrario, se con il ricorso si chiede anche la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’AAS incontra specifici limiti di valore, differenti a seconda che si tratti di una polizza vita o una polizza danni.
Per le polizze dei rami vita, il limite di valore è di:
- euro 300.000, se la controversia riguarda un contratto di assicurazione sulla durata della vita umana e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di morte;
- euro 150.000, negli altri casi.
Per le polizze dei rami danni, il limite è di euro 25.000.
Se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, il limite è di euro 2.500. Su tali controversie l’AAS decide secondo equità.
Ci si può rivolgere all’AAS solo se i fatti o i comportamenti che contesti si sono verificati – o ne è venuti a conoscenza – entro i tre anni precedenti la data di presentazione del reclamo.
Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere ad altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie nonchè all'autorità giudiziaria ordinaria.
Risoluzione online delle controversie
Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L’elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea (“piattaforma ODR”) disponibile sul sito http://ec.europa.eu/odr
Documenti e link utili:
www.arbitrobancariofinanziario.it
https://www.arbitroassicurativo.org/
Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance.